MARCHI & BREVETTI

La novità delle start-up innovative

di Giuseppe Caforio

Alla crisi e alla voglia di crescita economica si può rispondere con soluzioni e forme di sostegno alle imprese nuove con carattere innovativo.Il modello è quello degli incubatori, centri con competenze tecniche-informatiche.

Secondo la definizione data dalla Commissione Europea, un “incubatore d’impresa è un’organizzazione che accelera e rende sistematico il processo di creazione di nuove imprese fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto integrati che includono gli spazi fisici dell’incubatore, i servizi di supporto allo sviluppo del business e le opportunità di integrazione e networking.”

Gli incubatori d’impresa mirano a promuovere lo sviluppo economico e la creazione di lavoro integrando talenti, tecnologie, know-how e capitale all’interno di una rete che favorisce la crescita di nuova impresa.
Per realizzare tali obiettivi gli incubatori forniscono sia servizi di struttura che di consulenza a elevato valore aggiunto  che vanno dall’affitto di moduli per ufficio alla consulenza sulla definizione e lo sviluppo del business plan e la formazione imprenditoriale, dalla consulenza legale al monitoraggio dei finanziamenti, dal networking con altre imprese ai servizi di comunicazione e marketing.


Anche il Legislatore italiano si sta muovendo, fra mille incertezze e difficoltà su questo terreno. Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è stato dato il primo input per favorire la nascita e la crescita di start-up, ovvero imprese innovative.  Il legislatore è intervenuto  a stretto giro modificando l’originaria legge con il D.L. n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013 e con il D.L. n. 3/2015 convertito in Legge n. 33/2015 in vigore dal 26/03/2015. 

La start-up innovativa è definita dalla legge come una “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societa Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” e deve avere una serie di requisiti.

Fra i principali, seguendo il testo normativo, si individuano le principali caratteristiche  che deve avere la start –up:

  • È costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi;
  • Deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;
  • A partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

Oltre i requisiti richiesti obbligatoriamente, la società per essere definita start-up deve possedere almeno un altro requisito tra i seguenti:


a) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;


b) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;


c) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale,biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.


d) Non distribuisce e non ha distribuito utili;


e) Ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;


f) Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Viene inoltre istituita un’apposita sezione del Registro delle imprese con l’iscrizione obbligatoria per le start-up innovative e gli incubatori certificati al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza.

Le disposizioni del decreto sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative; ed intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

Forme di agevolazione sono previste anche nell’accesso al credito, infatti le start-up potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

Fra i tanti vantaggi, alle start-up è consentita l’assunzione di  personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. I contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza l’osservanza dei termini ordinari (10/20 gg.) o anche senza soluzione di continuità. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start-up solo con un contratto a tempo indeterminato. In seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 20/03/2014, n. 34, è venuto meno l’obbligo della causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato.

Anche a livello di retribuzione è lasciata la facoltà di variabilità della stessa: fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile.

Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 si può invece usufruire del credito d’imposta (50%) previsto per attività di ricerca e sviluppo. Tali agevolazioni consistono in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione. Dal 1° gennaio 2015 è operativa l’agevolazione dell’esenzione triennale da contribuzione Inps per i lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2015. Questa agevolazione è cumulabile con il credito d’imposta del 50% per assunzione di personale altamente qualificato impegnato in progetti di ricerca e sviluppo secondo gli orientamenti comunitari in quanto non rientra nella disciplina degli aiuti di stato.

Le opportunità che la nuova disciplina offre sono altre e alcune di natura considerevole, specie per quelle rivolte alla possibilità di produrre innovazione e procedere con la brevettazione dei risultati di ricerca e sviluppo.

E’ un percorso che al momento in pochi stanno intraprendendo, ma che contiene svariate ragioni di convenienza che sapientemente sfruttate possono costituire una vera spinta verso l’avvio di imprese competitive.