IMPRESA BENE COMUNE

Il Modello 231: criticità e benefici

di Alfredo Branzanti

Il Modello Organizzativo 231 è stato pensato e introdotto dal legislatore per favorire l’impresa nell’impedire i reati previsti dell'entrata in vigore del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 che prevede una responsabilità amministrativa a carico delle società, in base alla quale, non più solo i singoli individui, ma anche le persone giuridiche possono rispondere di fatti illeciti (specificati nel suddetto decreto) materialmente compiuti da una persona fisica nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Le organizzazioni possono cautelarsi da tale responsabilità (che prevede una serie di pene non solo pecuniarie, ma anche interdittive molto gravi e dannose per l’impresa) adottando e facendo rispettare un Modello Organizzativo,di gestione e controllo.

I dettami del D.Lgs. 231/2001 si applicano sia ad enti aventi personalità giuridica (es. società di capitali, società cooperative, fondazioni enti pubblici economici) sia ad enti non aventi personalità giuridica (es. società di persone, consorzi non in forma di società di capitali, associazioni non riconosciute). Non si applicano invece a Enti pubblici territoriali (es. Stato, Provincie, Regioni), Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. Partiti Politici, Sindacati, Corte Costituzionale).

Il contesto normativo e giurisprudenziale entro il quale si collocano le diverse applicazioni del Modello di Organizzazione, previsto dal D. Lgs. 231/2001, ai fini delle condizioni esimenti della responsabilità amministrativa, sono stati oggetto di numerose (e dotte) disquisizioni dottrinarie, che ne hanno sviscerato ogni possibile aspetto.

Utile potrebbe invece risultare una breve analisi del delicato equilibrio fra opportunità offerte dall’implementazione, all’interno di una impresa, di un Modello e le criticità che il percorso potrebbe generare.

La prima riflessione scaturisce direttamente dal dettato normativo, laddove il co. 2 dell’art. 6 del D. Lgs 231 stabilisce che “In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:  a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati…..”

Ciò significa che uno dei cardini fondamentali di un Modello, ai fini della sua idoneità, è rappresentato da una completa ed approfondita analisi dei rischi presenti all’interno dell’organizzazione.

Questo passaggio offre la possibilità di analizzare e valutare, nell’ambito dei processi sviluppati dall’impresa, non solo le potenziali aree di rischio reato, ma anche le condizioni di rischiosità complessive (finanziarie, di gestione e conservazione dei dati, di tutela della proprietà intellettuale, di semplice distorsione e/o ritardo nello sviluppo dei processi stessi) attraverso un approccio globale che difficilmente potrebbe essere sviluppato nel quotidiano, senza una scelta specifica connessa alla predisposizione del Modello.

Inoltre, poiché con la locuzione Modello di Organizzazione non dobbiamo mai definire soltanto i documenti che portano tale dicitura, ma dobbiamo ricomprendere al suo interno tutto ciò che l’impresa ha adottato per il miglioramento della propria gestione (a partire dai Sistemi gestionali relativi a qualità, ambiente, sicurezza etc.) il confluire di tali strumenti, talvolta utilizzati in modo incompleto, all’interno del Modello permette di valorizzarne appieno il ruolo di attore dell’efficacia gestionale.

In tal senso sorge inevitabilmente il dubbio sulla possibile criticità legata alla creazione di elementi di “ingessatura” dell’azione di lavoro, attraverso l’eccessiva proceduralizzazione; ciò tuttavia non può verificarsi se la definizione di procedure scaturisce dalla formalizzazione, specie nei settori difficilmente normati in precedenza, come quello amministrativo- contabile, dei processi già ampiamente testati dal lavoro quotidiano e non ancora trasferiti sulla carta.

Del resto la rispondenza del Modello alla realtà sottostante rappresenta uno degli elementi fondamentali della sua adeguatezza nell’eventuale  sede processuale.